Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 3


SEZIONE II Carta della cittadinanza digitale (Rubrica così sostituita dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) (DIRITTO ALL'USO DELLE TECNOLOGIE)

1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.
(Comma modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’ art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
(Comma inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)]
(Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
(Comma inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 17, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010)
[1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.
(Comma aggiunto dall’ art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)]
(Comma abrogato dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64.
(Comma aggiunto dall’ art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)]
(Comma abrogato dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
[1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.
(Comma aggiunto dall’ art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)]
(Comma abrogato dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

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