Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 16


COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIE

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
(Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
(Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
(Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

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