Decreto Legislativo del 2005 numero 192 art. 1


TITOLO I Principi generali (FINALITA')

1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.
(Articolo prima modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 47 dello stesso D.Lgs. n. 28/2011, e, successivamente, così sostituito dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Peraltro, il comma 1 dell’art. 18 del citato D.L. n. 63/2013 ha disposto l’abrogazione del comma 3 del presente articolo)

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