Decreto Legislativo del 2005 numero 192 art. 14


COPERTURA FINANZIARIA

1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 10, D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Peraltro, il comma 1 dell’art. 18 del citato D.L. n. 63/2013 ha disposto l’abrogazione del presente articolo)

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