Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 182


PARTE QUINTA Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)
1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
(Lettera così modificata dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
(Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
(Alinea così modificato prima dall'art. 3- ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
a) colui che, alla data del 31 luglio 2009, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
(Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 4-bis dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
(Lettera così modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
(Lettera così modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
(Lettera così modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
(Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
(Lettera aggiunta dal numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
(Alinea così modificato dal numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
(Lettera così modificata dal numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
(Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
(Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9- bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 31 luglio 2009, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
(Lettera così modificata prima dal numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e poi dalla lettera b) del comma 4-bis dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1- bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
(Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale» è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
(Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi così modificato dal comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
(Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5 (300).
(Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157)

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