Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 153


CARTELLI PUBBLICITARI
1. Nell'àmbito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera cc) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)
2. Lungo le strade site nell'àmbito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
(Comma così modificato dal numero 2) della lettera cc) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)

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