Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 141-bis


INTEGRAZIONE DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
(Articolo aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)

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