Decreto Legislativo del 2003 numero 70 art. 3


MERCATO INTERNO
1. I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.
2. Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento n. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000, del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

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