Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 67


abrogato ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPETTIVE

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo IV)

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