Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 128


TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA CHIAMATA

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
(Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012)

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