Decreto Legislativo del 2001 numero 228 art. 4-bis


IMPRENDITORIA AGRICOLA GIOVANILE
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.
(Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99)

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