Decreto Legislativo del 2001 numero 228 art. 1


CAPO I Soggetti e attività (IMPRENDITORE AGRICOLO)

1. Sostituisce l'articolo 2135 del codice civile.
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

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