Decreto Legislativo del 2001 numero 228 art. 26


abrogato ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
[1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;
(Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.)
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;
d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
(Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.)
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.
(Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.)
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
(Alinea così modificato dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.)
a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
(Numero così modificato dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Vedi, anche, il comma 10 dello stesso art. 6.)
4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.
5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.
(Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.)
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro il 31 dicembre 2004 le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.
(Comma così modificato prima dall'art. 9, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 9 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.)
7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
(Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.)
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1
(Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.)]
(Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102)

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