Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 69-vicies


POTERI DI ACCERTAMENTO E FLUSSI INFORMATIVI

1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che ha inserito l’intera Sezione 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)

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