Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 69-septiesdecies


NORME APPLICABILI E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare.
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 369, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 369, comma 3, del citato D.Lgs. n. 14/2019)
2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che ha inserito l’intero Capo 02-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)

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