Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 62


REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA (Rubrica così modificata dall'art. 9.19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. (176)
(Comma modificato dall'art. 9.19, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 4, lett. a) e b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

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