Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 19


CAPO III partecipazioni nelle banche (Rubrica così sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21) (AUTORIZZAZIONI)

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
(Comma così sostituito dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.
(Comma così sostituito dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
(Comma così modificato dal numero 3) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
(Comma così sostituito dal numero 4) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
6. [I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti].
(Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 29 novembre 2008, n. 185)
7. [La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa].
(Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 29 novembre 2008, n. 185)
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
(Comma così modificato dal numero 5) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.
(Comma aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.
(Comma così sostituito dal numero 6) della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
(Articolo così sostituito dall'art. 9.5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37). Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004, la Del.CICR 19 luglio 2005, n. 1057 e l'art. 19, comma 12, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

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