Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 129


TITOLO VII Altri controlli (EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI)

1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
(Articolo prima modificato dall'art. 9.41, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 129"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti