Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128-sexies


MEDIATORI CREDITIZI

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)
4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)
(Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis)

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