Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128-septies


REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI CREDITIZI

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
(Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
[f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.]
(Lettera soppressa dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.
(Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.
(Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
(Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis)

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