Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 123


PUBBLICITA'

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.
(L'intero Capo II - già modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 3 del suddetto D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 1 dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 218/2010)

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