Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 120-bis


RECESSO

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.
(L'intero Capo I, comprendente in origine gli articoli da 115 a 120 - già modificato dagli artt. 23, 24 e 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dagli artt. 13 e 25, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione, dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dal comma 451 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - è stato così sostituito con l'attuale Capo I, comprendente gli articoli da 115 a 120-quater, dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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