Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 114-novies


AUTORIZZAZIONE

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.
4. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, può autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali, a condizione che per l’attività relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114–terdecies e siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all’articolo 26, richiamati al comma 1, lettera e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.
5. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
(Il titolo V-ter, comprendente gli articoli da 114-sexies a 114-sexiesdecies, è stato aggiunto dal comma 1 dell’art. 33, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)

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