Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 17


DISPOSIZIONI FINALI
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2 ... (Comma abrogato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537).
3. [Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo].
(Comma prima modificato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 6, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, l'art. 18, comma 8, L. 13 maggio 1999, n. 133)
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

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