Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 12


RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni.
(Comma così modificato dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

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