Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 13-bis


FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40)

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