Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 27-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;
2) al comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità»;
c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;
d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».
2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».
3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».
4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.
5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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