Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 9-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PER ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136)

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