Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 12


DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti