Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 25


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE

1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore a 100 unità lavorative e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 25"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti