Decreto Legge del 2018 numero 119 art. 25-decies


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504

1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è abrogato.
2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti di cui al comma 1-bis»;
b) al comma 4, le parole: «prodotti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti di cui al comma 1-bis»;
c) al comma 5, le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti di cui al comma 1-bis»;
d) al comma 5-bis, le parole: «sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze liquide di cui al comma 1-bis» e le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti di cui al comma 1-bis».
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «pari al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente.
5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a distanza» sono inserite le seguenti: «, anche transfrontaliera,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina».
6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: «sigarette elettroniche», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o contenitori di liquido di ricarica».
7. All'articolo 1, comma 50-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «in difetto di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme di attuazione».
8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: «per ricaricare una sigaretta elettronica» sono aggiunte le seguenti: «, anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze».
9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze».
10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Non è consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo».
11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le associazioni di categoria del settore delle sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136)

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