Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 60-quinquies


ESCLUSIONE DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL BAIL-IN

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
“ 3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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