Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 52-quater


ORGANIZZAZIONE DELL'ANAC

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale, il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 298, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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