Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 46-bis


INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI TRA IL 2013 E IL 2015

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428 sono inseriti i seguenti:
“ 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda ‘C’ allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefìci previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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