Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 42


FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE, DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 189 DEL 2016, FONDO PER I CONTENZIOSI CONNESSI A SENTENZE ESECUTIVE RELATIVE A CALAMITÀ O CEDIMENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 113 DEL 2016, E CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.
3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: “continuità aziendale” sono inserite le seguenti: “, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale” e le parole: “con posa in opera” sono soppresse;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: “previa disposizione” sono inserite le seguenti: “del commissario delegato o” e le parole: “con posa in opera” sono soppresse.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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