Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 41


TITOLO III Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (Rubrica così sostituita dall’ art. 17-quater, comma 2, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172) (FONDO DA RIPARTIRE PER L'ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI)

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l’anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse.
(Comma così modificato dall’ art. 16-sexies, comma 5, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123)
4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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