Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 38


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PREVIDENZIALI E DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI

1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e successive modificazioni, dopo il comma 12, è inserito il seguente: “12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.”.
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica. ”. L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater” sono sostituite dalle seguenti:
“ai commi 1, 8-ter e 8-quater”.

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