Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 22-bis


STATIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA NON STATALI

1. A decorrere dall'anno 2017, gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 656, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: “45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”;
b) al comma 298, dopo le parole: “finanziamenti individuali” sono inserite le seguenti: “nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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