Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 14


TITOLO II Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 448, le parole: “A decorrere dall'anno 2017, la dotazione” sono sostituite dalle seguenti: “La dotazione” e dopo le parole: “è stabilita in euro 6.197.184.364,87” sono inserite le seguenti: “per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018;
(Lettera premessa dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
0b) al comma 449:
1) alla lettera b), le parole: “nell'importo massimo di 80 milioni di euro” sono sostituite seguenti: “nell'importo massimo di 66 milioni di euro”;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“ d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
(Lettera premessa dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
a) al comma 450, le parole: “8 per cento”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento”;
b) dopo il comma 450 è inserito il seguente: “450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.”.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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