Decreto Legge del 2016 numero 59 art. 12


FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO

1. Limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 234, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)

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