Decreto Legge del 2016 numero 244 art. 13-bis


COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IRES E IRAP CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 139 DEL 2015

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,» e le parole: «da detti princìpi contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi princìpi contabili»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;
c) all'articolo 108:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»;
2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»;
4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «adottati dall'impresa»;
e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili»;
f) all'articolo 112:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, le parole: «delle operazioni ‘fuori bilancio’ in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;
3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,»;
4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili adottati dall'impresa»;
7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati».
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei princìpi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei princìpi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:
«7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei princìpi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante “Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i princìpi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c).
(Articolo inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)

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