Decreto Legge del 2016 numero 244 art. 11


PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E DI TURISMO (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità “Grande Pompei”, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.
2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225.
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, può essere destinata alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, la società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)
3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017» sono soppresse. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19:
PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità “Grande Pompei”, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.
3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.]

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