Decreto Legge del 2014 numero 192 art. 8


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”;
b) alla lettera b), le parole: “appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015”.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
[3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: “e fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2016”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. ss), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2016, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, così modificato dall’ art. 7, comma 1, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. ss), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: “1° gennaio 2015” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “1° settembre 2015”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “da emanare entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 marzo 2015”.
5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “22 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.
7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”.
8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;
b) al secondo periodo, le parole: “entro il 31 agosto 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015.”.
10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefìci fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)

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