Decreto Legge del 2014 numero 192 art. 3


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1°gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1°luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1°gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma”.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”, le parole: “Nei tre mesi successivi alla prenotazione” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2015” e le parole: “30 aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2015”.
3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1° ottobre 2014.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: “A decorrere dall'1° aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;” sono sostituite dalle seguenti: “Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11:
1. All'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “1° gennaio 2015” e le parole: “1° luglio 2015” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2016” e “1° gennaio 2017”.
2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”, le parole: “Nei tre mesi successivi alla prenotazione” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2015” e le parole: “30 aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2015”.
3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”. ]

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