Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 45-bis


ABILITAZIONE ALL'USO DI MACCHINE AGRICOLE

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».
2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2015.
(Comma così modificato dall’ art. 8, comma 5-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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