Decreto Legge del 2013 numero 63 art. 15


DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA E IDRICA (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 2017, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, dall’ art. 1, comma 139, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’ art. 1, comma 74, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 2, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90:
(DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA)
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.]

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