Decreto Legge del 2013 numero 63 art. 10


MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90:
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».]

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