Decreto Legge del 2013 numero 43 art. 1


CAPO I Norme per le aree industriali di piombino e di trieste nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del comune di palermo e delle regioni campania e puglia (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Norme per l'area industriale di Piombino, nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del comune di Palermo e della regione Campania») (RICONOSCIMENTO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO COME AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA E DISPOSIZIONI NECESSARIE AL SUO RILANCIO)

1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità ed in coerenza con il piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)
7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71)

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