Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 2-quinquies


INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 60-BIS NELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121

1. Dopo l'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis. - (Equipollenza dei titoli conseguiti). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 2-quinquies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti