Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 2-ter


CAPO II Disposizioni per la funzionalità e l'autofinanziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131) (DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVO AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO)

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità»;
b) all'articolo 6-ter, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4»;
2) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 6»;
c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: «della selezione di cui all'articolo 6-bis e» sono soppresse.
3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: «, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7»;
b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: «da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335».
4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «dall'articolo 6-bis, comma 6,» sono soppresse e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonché del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,».
5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131)

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